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19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 dicembre 2009 .
Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione
in circolazione e la revisione periodica.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Nuovo Codice della Strada”,
VISTO in particolare l’articolo 60 in materia, tra l’altro, di disciplina
dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ed in specie il comma 5
relativo ai requisiti per la circolazione su strada degli stessi;
VISTO l’articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante
“Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada”, recante
disposizioni applicative al citato articolo 60;
VISTO in particolare il comma 5 dell’articolo 215 da ultimo citato
che subordina la circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico alla verifica delle prescrizioni dettate per gli stessi al punto
F, lettera b) dell’appendice V al Titolo III del Reg. Es., prescrizioni che - a
tutt’oggi – non sono state dettate;
CONSIDERATO che la citata appendice V al Titolo III del
Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada reca norme
esecutive con riferimento all’ art. 227 del Reg. Es. rubricato
“Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi”;
CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 227 da ultimo citato le
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad
accertamento e di cui all’appendice V sono stabilite con Decreto del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in relazione a ciascuna categoria di veicoli;
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VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, come
modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, ed in
particolare l’articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, recanti rispettivamente
l’equiparazione di un veicolo fuori uso ad un rifiuto, l’indicazione della
casistica ai sensi della quale un veicolo è classificato fuori uso e la
previsione della deroga per i veicoli d’epoca e di interesse storico e
collezionistico a condizione di un’adeguata conservazione ;
RITENUTA l’opportunità di disciplinare i requisiti per la circolazione
dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sia sotto il profilo
dell’accertamento dell’adeguato modo di conservazione richiesto dal
citato decreto legislativo n. 209/2003, come modificato, sia sotto il profilo
della verifica delle prescrizioni di sicurezza, richieste dal citato art. 215,
co. 5, Reg. Es.;
VISTA la direttiva 96/96/CE, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante disposizioni in materia di “Controllo tecnico di veicoli
a motore e loro rimorchi” ed in particolare l’art. 4, comma 3, che prevede
che gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione,
stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli
considerati di interesse storico;
VISTO il DM 6 agosto 1998, n 408, in materia di “Regolamento recante
norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi”,
con il quale è stata data attuazione alla summenzionata direttiva 96/96/CE;
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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale” , ed in particolare l’articolo 184, comma 2, lett. l);
VISTO infine l’articolo 229 del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, che prevede che, salvo i casi di attuazione disposti dalla
legge comunitaria, le direttive afferenti alle materie del Codice della
Strada sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo
le rispettive competenze;
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002, recante
disposizioni in materia di “Revisione periodica dei motoveicoli e dei
ciclomotori”;
SENTITI i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI;
ESPLETATA la procedura d’informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317,
modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
nonché ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della direttiva
96/96/CE;
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DECRETA
ART. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo o
autoveicolo che risulti iscritto in uno dei registri ai sensi
dell’articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) registri: uno dei soggetti individuati dall’articolo 60, comma 4 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo Codice
della Strada”, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) certificato di rilevanza storica e collezionistica: il certificato di cui
all’articolo 215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
recante “regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della
Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da
uno dei registri, e disciplinato dall’articolo 4 del presente
decreto;
d) caratteristiche tecniche: le caratteristiche di cui all’articolo 215,
commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante
“regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada” e
successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di
idoneità del veicolo di interesse storico e collezionistico alla
riammissione in circolazione, disciplinate dall’articolo 5 del
presente decreto e del relativo allegato.
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ART. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina modalità e procedure:
a) per l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di
acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e
collezionistico;
b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di
interesse storico e collezionistico precedentemente
cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli
di interesse storico e collezionistico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a
veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse
storico e collezionistico.
ART. 3
(Iscrizione ad un registro)
1. L’iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di
costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta è
subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui è richiesta
l’iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui
all’articolo 4.
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ART. 4
(Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo)
1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme
all’allegato I, parte integrante del presente decreto - attesta la data di
costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo,
con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell’idoneità
alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie
caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle
modificate o sostituite.
2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine
sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri
devono altresì acquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al
comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di
autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o
manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e
la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante
legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti
strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai
dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria.
3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1
se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta
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conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli
anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della
cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo
di rinvenimento dello stesso o alle modalità di conservazione. Il registro
ha facoltà di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo
sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.
ART. 5
(Accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, ai fini della
riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico
non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di
idoneità alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici.
2. Il veicolo per essere sottoposto all’accertamento di cui al co. 1
deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica.
3. L’accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di
identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali
previste dall’allegato II , parte integrante del presente decreto.
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ART. 6
(Rilascio dei documenti di circolazione)
1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla
reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che
hanno superato con esito positivo l’accertamento tecnico di cui
all’articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalità di cui
all’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Le procedure e la documentazione occorrente per la
reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
nonché le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite
con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici.
ART. 7
(Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione
o radiati di ufficio)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli
di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla
circolazione in ambito nazionale.
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2. Le disposizioni dell’articolo 5 non si applicano ai veicoli di
interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione,
provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione
periodica.
3. Le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai veicoli di
interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione,
provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo. E’ fatta salva la normativa vigente in materia di
nazionalizzazioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le
disposizioni di cui all’articolo 6 non si applicano ai veicoli che sono stati
radiati di ufficio.
ART. 8
(Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico)
1. Nei casi di cui all’articolo 6, ovvero di cui all’articolo 7, comma 4,
il proprietario del veicolo di interesse storico e collezionistico deve
richiedere la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive
modificazioni ed integrazioni.
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ART. 9
(Revisioni)
1. I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti con
cadenza biennale a revisione periodica, di cui all’art. 80 del Codice della
strada, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano
emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
2. Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell’anno di
costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell’allegato III, parte
integrate del presente decreto.
3. Nell’allegato III sono stabiliti gli elementi su cui deve essere
effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l’equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della
sicurezza per la circolazione. Sono altresì previste modalità diverse di
prove strumentali che possono essere esperite in ragione di particolari
caratteristiche costruttive del veicolo.
ART. 10
(Norme finali)
1. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento
del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 17 dicembre 2009
Il Ministro: MATTEOLI
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ALLEGATO II
Caratteristiche costruttive e funzionali , equipaggiamento
e accertamenti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico
Premessa
I veicoli e loro complessi classificati di interesse storico e collezionistico, conservano
le originarie caratteristiche costruttive e funzionali, specificate nel certificato di
rilevanza storico e collezionistico, di cui all’art. 4 del presente decreto, fermo
restando l’obbligo di essere equipaggiati con i dispositivi specificati alle lettere A e B
del presente allegato.
Se il veicolo appartiene ad un tipo omologato, questo deve risultare rispondente alle
caratteristiche tecniche e funzionali del medesimo tipo.
A. Norme costruttive
1. Dati di identificazione
1.1. Gli autoveicoli ed i loro complessi, i motoveicoli e i rimorchi debbono riportare i
dati di identificazione indicati all’art. 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Codice della strada).
1.2. Nel caso in cui il numero di identificazione, di cui al comma 1, lettera b), del
citato art. 74 del Codice della strada, sia contraffatto, alterato, manchi o sia
illeggibile, lo stesso deve essere riprodotto, a cura degli Uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri, navigazione e sistemi informativi e statistici,
secondo le modalità indicate al medesimo art. 74 del Codice della strada.
1.3. Nel caso in cui la targhetta di identificazione, di cui al comma 1, lettera a), del
richiamato art. 74 del Codice della strada, originariamente presente sul
veicolo,sia alterata, manchi o sia illeggibile, la stessa deve essere riprodotta a
cura del costruttore del veicolo o del registro che ha rilasciato il certificato di
rilevanza storico e collezionistico. Il modello della targhetta è riportato in fig. 1.
2. Caratteristiche costruttive e funzionali
I veicoli debbono essere equipaggiati con i dispositivi previsti dalle norme vigenti
all’atto della loro costruzione ovvero della loro omologazione (se ricorre).
Nella tabella seguente sono riportati i tipi di dispositivi, citati in premessa, e le
relative normative di riferimento:
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N Tipo di dispositivo Normativa di riferimento Categorie veicoli Costruiti
prima del
Costruiti a
partire dal
Note
1 frenatura
20/5/1946 Le norme previgenti indicavano la presenza dei dispositivi di frenatura, senza
peraltro definirne le caratteristiche ed i valori di efficienza
DM 30 aprile 1946 M2, M3, N e
relativi rimorchi
20/5/1946 Il DM stabiliva la presenza di due sistemi di frenatura: uno di stazionamento e
l’altro di servizio. Il primo doveva assicurare l’immobilità del veicolo, a pieno
carico, sulla pendenza massima superabile; per il secondo erano forniti i valori
dello spazio massimo di arresto
DPR 15 giugno 1959, 393 e
DPR 30 giugno 1959, n. 420
tutte 1/1/1960
71/320/CEE, recepita con
DM 5/8/1974
Autoveicoli e
quadricicli
1/1/1976
2
Dispositivo segnalazione
acustico
DPR 15 giugno1959, 393 e
DPR 30 giugno 1959, n. 420
tutte 1/1/1960
DPR 15 giugno1959, 393 e
DPR 30 giugno 1959, n. 420
tutte 1/1/1960 Norma di circolazione: le norme transitorie del T.U. del 1959 hanno imposto
l’adeguamento entro 1 anno dall’entrata in vigore dello stesso T.U.
70/388/CEE, recepita con
DM 14/6/1974
Autoveicoli e
quadricicli
1/1/1976
3
Dispositivo silenziatore:
rumorosità esterna
Le norme previgenti ed, in particolare, il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740
stabilivano la presenza del dispositivo silenziatore, senza però definirne le
caratteristiche. La legge 6.8.1954, n. 877, nel modificare il citato R.D., introduceva
l’approvazione dei dispositivi di scappamento ed il limite di 85 Phon, misurato a 7
m di distanza, per tutti i veicoli a motore. Altra prescrizione, contenuta nel D.L. 30
marzo 1948, n. 513, riguardava la posizione del tubo di scarico dei veicoli con
motore diesel: scarico posizionato oltre i 2/3 della lunghezza del veicolo.
Circolare 430/1955 tutte 15/6/1954 Obbligo di punzonatura sui silenziatori degli estremi di approvazione.
DPR 15 giugno 1959, 393 e
DPR 30 giugno 1959, n. 420
tutte 1/1/1960
70/157/CEE, recepita con DM
5/8/1974
Autoveicoli e
quadricicli
1/1/1976
4
Dispositivi di
segnalazione visiva e di
illuminazione e loro
installazione
DPR 15 giugno 1959, 393 e
DPR 30 giugno 1959, n. 420
tutte 1/1/1980 Norma di circolazione: le norme transitorie del T.U. hanno imposto
l’adeguamento dei veicoli in circolazione entro un anno dall’entrata in vigore
dello stesso T.U.
76/756/CEE
76/757/CEE
76/758/CEE
76/759/CEE, recepite con DM
24/1/1977
tutte 1/1/1980
5
Vetri di sicurezza
M2, M3 18/3/1949 Le disposizioni emanate in materia contenevano indicazioni di carattere
M1 31/3/1938 qualitativo indicando l’obbligo di utilizzare “vetri di sicurezza”
Circolare 39/1955 tutte 26/7/1955 La circolare definiva i vari tipi di vetri di sicurezza e le prove per l’approvazione. I
vetri di sicurezza approvati in base a tali disposizioni riportavano, in modo
leggibile e permanente, il marchio di fabbrica del Costruttore e una sigla che ne
attestava la conformità alle disposizione della circolare stessa
DPR 15 giugno 1959, 393 e
DPR 30 giugno 1959, n. 420
tutte 1/1/1960
6 Specchi retrovisori
DPR 15 giugno 1959, 393 e
DPR 30 giugno 1959, n. 420
tutte 1/1/1960
71/127/CEE, recepita con DM
21/5/1974
autoveicoli 1/1/1975
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B. Norme cogenti ai fini della circolazione
I veicoli di interesse storico e collezionistico, in relazione alla categoria di appartenenza,
debbono essere equipaggiati con i dispositivi resi obbligatori da norme cogenti per i veicoli
in circolazione.
Di seguito, per taluni dispositivi si riportano le relative specifiche e, ove ricorra, i riferimenti
normativi che ne hanno imposto l’obbligo.
1. Barra paraincastro
Gli autocarri e relativi rimorchi debbono essere muniti di dispositivi di protezione
posteriore secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 gennaio 1979, pubblicato
sulla G.U. n. 70, del 12 marzo 1979
2. Sistemi di ritenuta
I veicoli della categoria M1, la cui data di costruzione è successiva al 15 giugno 1976,
debbono essere comunque dotati di cinture di sicurezza, di tipo omologato, sui posti
predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco.
3. Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
I veicoli costruiti prima dell’1.1.1960 debbono essere comunque adeguati alle prescrizioni
recate dall’art. 45 del DPR 15 giungo 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione
stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di
esecuzione).
Per le modalità applicative si rimanda all’appendice 1
4. Specchi retrovisori
a) Gli autoveicoli e gli altri veicoli a motore con più di due ruote muniti di cabine debbono
essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto
stabilito dalla legge 27.12.1973, n. 942, come mod. dalla legge 25.11.75, n. 70;
b) i veicoli a motore a due ruote debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore
esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla legge 11.1.1986, n. 3.
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5. PneumaticI
I veicoli a motore ed i loro complessi debbono essere muniti di organi di sospensione
elastica e di pneumatici di tipo omologato e di misure e caratteristiche (indici di carico e
di velocità) corrispondenti a quelle originarie o ad esse riconosciute equivalenti
6. Pannelli retroriflettenti e fluorescenti
Gli autoveicoli della categoria N2 ed N3, ed i loro complessi debbono essere muniti di
pannelli retroriflettenti e fluorescenti, di cui al D.M. 30 giugno 1988, n. 388
C. Accertamenti tecnici e competenze
1. Veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960
1.1. Gli accertamenti di idoneità alla circolazione sono finalizzati alla verifica dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di
costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme
cogenti ai fini della circolazione.
1.2. I suddetti accertamenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle
disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di
controlli tecnici di revisione, di cui all’art. 80 del Codice della strada, tenuto conto
di quanto riportato nell’allegato II.
1.3. Gli accertamenti, di cui ai punti precedenti, sono effettuati dagli Uffici
Motorizzazione Civile;
2. Veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960
2.1. Gli accertamenti di idoneità alla circolazione dei veicoli sono finalizzati alla verifica
dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data
di costruzione dei veicoli stessi e di quelle riportate alle lettere A e B del presente
allegato, nonché alla verifica di altri dispositivi imposti da norme cogenti ai fini
della circolazione;
2.2. gli accertamenti di cui al punto precedente sono effettuati dai Centri Prova
autoveicoli, secondo quanto riportato nei punti successivi.
2.3. Oltre ai controlli visivi previsti dalla direttiva 96/96/CE, debbono essere effettuati
anche le seguenti verifiche:
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2.3.1 Efficienza di frenatura
L’efficienza di frenatura di un veicolo è correlata allo spazio percorso dal veicolo dal
momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando del freno fino al momento
dell’arresto (spazio di frenatura) ovvero alla corrispondente decelerazione media rilevata
con decelerografo. Nelle formule relative alle efficienze indicate nei punti seguenti, i
simboli hanno i seguenti significati:
V = Velocità del veicolo al momento in cui il conducente inizia ad agire sul
comando, espressa in km/h (velocità iniziale);
a = decelerazione media durante la fase di frenatura espressa in m/s2
S = spazio di frenatura espresso in m;
2.3.1.1 Autoveicoli
2.3.1.1.1 L’efficienza di frenatura del dispositivo di frenatura di servizio deve essere
accertata con veicolo in ordine di marcia (solo conducente) e alla velocità
iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella
tipo veicolo a
(m/s2)
S
(m)
Autovetture 􀂕 4,0 􀂔 0,8 * V2/130
Altri autoveicoli 􀂕 3,5 􀂔 0,8 * V2/115
2.3.1.1.2 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in
salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con
pendenza almeno pari al 16%; Nei complessi costituiti da un veicolo trattore e
un veicolo trainato il freno di stazionamento del veicolo trattore deve mantenere
il complesso stesso a pieno carico sia in salita che in discesa, su strada con
pendenza almeno pari all’8%;
2.3.1.1.3 i dispositivi di frenatura dei rimorchi debbono soddisfare i requisiti indicati all’art.
188 del DPR 30 giugno 1959, n. 420.
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2.3.1.2 Motoveicoli
2.3.1.2.1 L’efficienza di frenatura per i motocicli, eventualmente dotati di carrozzella
laterale (sidecar), deve essere accertata con il solo conducente e alla velocità
iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella:
Modalità di prova a
(m/s2)
S
(m)
Con l’uso del solo freno
agente sulla ruota
posteriore
􀂕 2,2 􀂔 0,8 * V2/70
con l’uso del solo freno
agente sulla ruota
anteriore
􀂕 3,1 􀂔 0,8 * V2/100
con l’uso
contemporaneo di
entrambi i freni
􀂕 4,3 􀂔 0,8 * V2/140
2.3.1.2.2 L’efficienza di frenatura per i motoveicoli a tre ruote simmetriche deve essere
accertata con il solo conducente e alla velocità di 50 km/h. I valori limiti sono
specificati nella seguente tabella:
Modalità di prova a
(m/s2)
S
(m)
Con l’uso del solo freno
agente sulle ruote
posteriori
􀂕 3.1 􀂔 0,8 * V2/100
con l’uso
contemporaneo di
entrambi i freni
􀂕 3,7 􀂔 0,8 * V2/120
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2.3.1.2.3 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in
salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con
pendenza almeno pari al 16%.
2.3.2 Segnalatore acustico
I valori del livello sonoro sono verificati con uno strumento di tipo normalizzato (in curva
A). Il dispositivo di segnalazione acustico deve fornire un livello sonoro, misurato sull’asse
del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai seguenti valori:
- 80 db per autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli di cilindrata non superiore a 125
cc;
- 75 db per i motocicli di cilindrata fino a 125 cc.
2.3.3 Dispositivi silenziatori
2.3.4 I valori del livello sonoro sono verificati con un fonometro di tipo normalizzato (in
curva A). Il rilevamento deve essere eseguito con il microfono sistemato posteriormente al
veicolo sull’asse longitudinale di questo a 7 m di distanza dal piano normale all’asse
stesso contenente il centro della sezione di uscita dei gas di scarico, ad altezza compresa
tra m 1,00 e m 1,25 dal suolo, in assenza di ostacoli, con motore stabilizzato all’80% del
regime di potenza massima, senza carico esterno. I rilevamenti vanno ripetuti fin tanto
che, eseguito un gruppo di 5 letture consecutive, la differenza tra la massima e la minima,
non superi i 3 db; come risultato si assume la media aritmetica di 5 letture. I valori limiti
sono i seguenti:
- 88 dB per autovetture fino a 1000 cc
- 90 dB per autovetture oltre 1000 cc
- 93 dB per altri autoveicoli
- 87 dB per motocicli fino a 200 cc - 2 tempi
- 90 dB per motocicli fino a 200 cc - 4 tempi
- 92 dB per altri motoveicoli
2.3.4 Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e la loro installazione debbono essere
conformi a quanto stabilito dall’art. 45 del DPR 15 giungo 1959, n. 393 (T.U. delle norme
sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420
(Regolamento di esecuzione del citato T.U.).
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2.3.5 Pneumatici
I veicoli debbono essere muniti di organi di pneumatici omologati di misure e
caratteristiche (indici di carico e di velocità) conformi a quelle origine ovvero riconosciute
equivalenti. La Direzione Generale per la Motorizzazione emanerà per tipo di veicolo,
sentiti i registri interessati, tabelle di corrispondenza per le misure di pneumatici in
sostituzione di quelle originarie obsolete.
2.3.6 Vetri di sicurezza
I veicoli debbono essere dotati di vetri di sicurezza secondo quanto riportato alla lettera A
del presente allegato.
2.3.7 Specchi retrovisori
I veicoli debbono essere equipaggiati con gli specchi originari e con quelli aggiuntivi
previsti dalle norme richiamate alla lettera B del presente allegato.
2.3.8 Fascia di ingombro
I complessi di veicoli debbono rispettare la fascia di ingombro, di cui all’art. 217 del
Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
2.3.9 Emissioni gas di scarico
I veicoli dotati di motore diesel con data di costruzione antecendente al 1° gennaio 1960
non sono oggetto di verifica sulle emissioni dei gas di scarico.
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Figura 1: fac simile targhetta costruttore
Nome del costruttore
Numero di omologazione (ove ricorra)
Numero di identificazione del veicolo (numero di telaio)
Numero di iscrizione al registro (per le targhette riprodotte dai registri)
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Allegato III
REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
1. Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e
collezionistico appartenenti alle seguenti categorie:
a) motoveicoli;
b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;
c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3 500 kg;
d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a
sedere,escluso quello del conducente, e' superiore a otto;
e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3.500 kg;
f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e
collezionistico.
2. Calendario delle revisioni
I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni,
sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della
revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai
sensi dell’art. 75 del Codice della Strada, entro il mese di rilascio della carta di circolazione
ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di
revisione.
3. Controlli tecnici
3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di
appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati
all’allegato II della direttiva 96/96/CE, del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell’Unione
europea, e successive modifiche ed integrazioni, purché tali elementi si riferiscano
alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo.
3.2 I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalità e con le strumentazioni
previste dalle disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti,
con le seguenti eccezioni:
3.2.1. prove emissioni
Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti veicoli
classificati di interesse storico e collezionistico:
- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di costruzione è
antecedente al 4 agosto 1971;
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- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di costruzione è
antecedente al 1° gennaio 1980;
- motoveicoli, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1960.
3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli
3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli classificati
di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio
1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione
media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono
riportati nella seguente tabella
Tipo di veicolo Velocità iniziale
(km/h)
Valore minimo della
decelerazione (m/s2)
Autovetture 40 4
Altri autoveicoli, compresi loro
complessi
3,5
3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, è verificato
con prova statica.
4. COMPETENZE
4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e
collezionistico è stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei
veicoli stessi, a norma dell’art. 80 del DPR 16 dicembre 1992. n. 495, fatto salvo quanto
indicato al punto successivo;
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1°
gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.
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APPENDICE 1
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ITALO ORMANNI, direttore
ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(G003038/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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